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NEWSLETTER N°54 IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO DI BENI PUBBLICI

[14-03-2014]

NEWSLETTER N°54    IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO DI BENI PUBBLICI

Prime riflessioni in materia

 

 

 

In merito ai modi di utilizzo dei beni disciplinati dal diritto pubblico, particolare attenzione merita la concessione  amministrativa, che di regola interviene nel processo amministrativo mediante la configurazione della concessione-contratto.

 

Si tratta di una fattispecie complessa che unisce le caratteristiche tipiche dell’ atto unilaterale ed autoritativo con potestà di imperio dell’Ente [la concessione] e le caratteristiche proprie di una convenzione integrativa del contenuto di questa avente natura privatistica.

 

Come altresì noto la convenzione possiede caratteristiche proprie di  un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario.

 

Per quanto detto, il concessionario, sul bene demaniale può esercitare diritti speciali di regola indisponibili per i soggetti privati. In questo contesto preme evidenziare, in alcuni casi, la presenza di concessionari titolari di veri e propri diritti di monopolio e/o oligopolio.

 

In definitiva chi può utilizzare il bene pubblico in via particolare [concessionario] è titolare nei confronti dei terzi di un diritto di esclusione dall'utilizzazione dello stesso bene, diritto che può tutelare tanto con i mezzi e le azioni proprie del diritto comune, quanto con i poteri di autotutela esecutiva.

 

Secondo il Virga la concessione è infatti caratterizzata dal trasferimento da un ente pubblico ad un soggetto privato di poteri pubblici.

 

Sempre secondo la prevalente dottrina, i beni pubblici oggetto di concessione costituiscono “proprietà pubblica in senso oggettivo”, riservata in principio e originariamente al pubblico potere, la natura pubblica dei beni oggetto di concessione permane anche in seguito all’emanazione del provvedimento concessorio.

 

 

CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

 

La scelta del concessionario deve essere trasparente e fondata su criteri di massima obiettività.

 

Esclusi i casi previsti dalla legge il concessionario deve essere scelto mediante procedura ad evidenza pubblica. In questo contesto i singoli regolamenti degli Enti pubblici possono indicare le procedure e le modalità di affidamento.

 

La vigilanza sui concessionari, in virtù del permanere della natura pubblica dei beni, deve essere continuativa e specialistica.

 

Tuttavia in alcuni casi la prassi ha evidenziato l’inadeguatezza dei controlli e della vigilanza. Spesso  non esistono strutture pubbliche adeguate a regolare e a controllare le modalità di gestione del bene concesso: è il caso, ad esempio, delle autostrade, degli aeroporti, delle ferrovie.

 

Con riferimento agli aspetti patrimoniali e, in particolare, ai canoni concessori, cioè i corrispettivi pagati dai concessionari alle pubbliche amministrazioni, le difficoltà derivano, anzitutto, dall'assetto delle competenze in materia, spesso eterogenee /o non accuratamente disciplinate.

 

Quanto alle concessioni portuali, ad esempio, la determinazione dei canoni spetta alle singole autorità portuali. Nelle concessioni sulle risorse naturali, inoltre, le competenze sono caratterizzate da un forte decentramento, gravato da rilevanti irrazionalità.

 

Di regola il canone di concessione deve corrispondere al canone di mercato. Occorre che le singole strutture dell’Ente si attivino per individuare l’ammontare preciso di quest’ultimo.

Tuttavia occorre evidenziare la peculiarità dell’atto concessorio che in ragione dei diversi contenuti può attribuire al concessionario oneri e pesi capaci di influire direttamente anche sulla definizione del canone.

 

Occorre mantenere un giusto equilibrio tra oneri concessori e canone percepito. Al di fuori delle casistiche esplicitamente previste dalla legge, la concessione patrimoniale non può essere gratuità.

 

 

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