PER GLI ACQUISTI DI IMMOBILI NON E’ PIU’ NECESSARIA LA CONGRUITA’ DELL’AGENZIA DEL DEMANIO.
[09-01-2020]
PER GLI ACQUISTI DI IMMOBILI NON E’ PIU’ NECESSARIA LA CONGRUITA’ DELL’AGENZIA
DEL DEMANIO.
Con l’approvazione della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del
19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale”) recante: «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili» si è ormai conclusa la manovra di
bilancio .
La pubblicazione della legge è riportata sulla G.U. n.
304 del 30/12/2019.
Per quanto concerne la GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI
PIUBBLICI è utile evidenziare come:
dall’annualità 2020 gli enti locali possano procedere
all’acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal
comma 1 ter, dell’articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111.
In altre parole, in caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne
“l’indispensabilità e l’indilazionabilità” rendendosi altresì superata anche
“l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione.
La norma in esame ha altresì
abrogato l’obbligo di ricorso all’attestazione della Agenzia del demanio e non
sarà più necessario darne preventiva notizia.
DI SEGUITO IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26
ottobre 2019, n. 124
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019),
coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) (GU Serie Generale n.301 del
24-12-2019)
all'art. 57 comma 2 dice:
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali, come definiti
dall'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nonche' ai loro enti strumentali in
forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa
e di obblighi formativi:
Omissis
f) articolo
12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111;
CIO’ NON TOGLIE CHE IL VALORE DI ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DEBBA ESSERE
DEBITAMENTE ANALIZZATO E STIMATO DA OGNI SINGOLO ENTE.
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