NEWSLETTER N°44 Art. 12 del D.L. 6-7-2011 n. 98 [Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici]
[18-02-2013]
NEWSLETTER N°44 Art. 12 del D.L. 6-7-2011 n. 98 [Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici]
Secondo quanto stabilito dalla normativa in oggetto, a partire dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma di cui sopra [comma 1 dell’articolo] è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento.
La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Infine a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.
La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
Tutto ciò premesso al fine di procedere ad acquisti che siano effettivamente congrui occorre che ogni Ente si attivi per redigere scrupolosa DUE DILIGENCE IMMOBILIARE.
Tale percorso risulta fondamentale per ottenere, in seguito, la prevista congruità del prezzo.
Su tale procedura al fine di meglio esplicare all’Agenzia del Demanio le finalità, i presupposti e le peculiarità dell’operazione immobiliare in itinere occorre che tutti gli Enti si attivino per trasferire all’Agenzia medesima un’accurata e preliminare valutazione dell’immobile.
Il tutto meglio se supportata da adeguato rating immobiliare capace di trasmettere all’Agenzia il vero presupposto dell’operazione.
Quanto sopra agevola il percorso della congruità e soprattutto consente di riferire all’Agenzia medesima i veri costi e i veri orientamenti procedurali dell’Ente.
Non dimentichiamoci che qualsiasi volumetria acquisita da un ente pubblico, dovendo soddisfare specifici indirizzi istituzionali [scuola, asilo, ufficio pubblico, caserma,ecc…] tende a sottrarsi dalla normale valutazione sintetico comparativa, richiedendo invece specifiche competenze nella filiera.
La nostra Società rimane a disposizione per qualsiasi servizio di Stima e Rating Immobiliare.
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