NEWSLETTER N°23 Beni comuni censibili e non censibili
[12-09-2011]
NEWSLETTER N°23 Beni comuni censibili e non censibili
Definizione e approfondimento
Sono considerati beni comuni censibili quelle unità immobiliari che per le loro caratteristiche possono essere inserite tra le categorie ordinarie, ma che risultano beni comuni a più unità immobiliari, ovvero garage condominiali, cantina condominiale, alloggio del portiere, etc)
Analogamente sono considerati beni comuni non censibili le porzioni di fabbricati comuni a più subalterni che compongono lo stesso, ma che viste le proprie caratteristiche non possono produrre un proprio reddito, ovvero vano scala, cortili condominiali, centrale termica, locale riserva acqua.
Per l’accatastamento dei beni comuni censibili e non censibili, non viene redatta specifica planimetria catastale, bensì risulterà indicata la sola ubicazione del bene direttamente nel così detto elaborato planimetrico. Nel caso di variazione per edificazione dello stesso successivamente all’epoca di costruzione del fabbricato su cui insiste, verrà rappresentato congiuntamente a quelli già esistenti nello stesso.
Normativa principale di riferimento
- Codice civile Libro terzo della proprietà –
- Titolo I dei beni
- Titolo II della proprietà
- Titolo III della superficie
- Titolo IV dell’enfiteusi
- Titolo V dell’usufrutto dell’uso e dell’abitazione
- Titolo VI delle servitù prediali
- Titolo VII della comunione
- Titolo VIII del possesso
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