NEWSLETTER N°22 Basilea 2
[30-06-2011]
NEWSLETTER N°22 Basilea 2
Definizione e approfondimento
DEFINIZIONE
Per Basilea 2 si intende un accordo internazionale inerente i requisiti patrimoniali delle banche.
Secondo quanto stabilito tutte le banche dei paesi aderenti all’accordo dovranno accantonare progressivamente quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
Il tutto dovrà essere valutato attraverso un apposito strumento di rating.
APPROFONDIMENTO
L’accordo nasce su iniziativa dei governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10). All’inizio del 1975 viene infatti costituito, su loro iniziativa, il Comitato di Basilea sviluppatosi al fine di studiare i requisiti patrimoniali delle banche
I membri attuali del Comitato di Basilea sono nominati dai governatori delle Banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Il Comitato opera in seno alla “Banca dei Regolamenti Internazionali – BRI”, con sede ovviamente in Basilea. Tale organizzazione si prefigge lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la maggiore stabilità monetaria e finanziaria.
Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e per il momento le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale o giuridica.
Al fine di incoraggiare e promuovere la convergenza verso approcci comuni e comuni standard tra tutti i paesi aderenti il Comitato di cui sopra interviene proponendo linee guida, standard e raccomandazioni
Le singole autorità nazionali sono quindi invitate a redigere disposizioni operative che, pur tenendo conto delle realtà dei singoli stati, siano genericamente osservanti delle linee e dei principi auspicati dal Comitato stesso.
Il primo accordo in tale direzione risale al 1988. Con tale atto il Comitato di Basilea introduceva per la prima volta un sistema di misurazione del capitale successivamente e comunemente denominato “Accordo di Basilea sul Capitale”.
L’accordo del 1988, allo scopo di garantire solidità all’attività degli istituti di credito, interveniva per imporre alle banche dei paesi aderenti l'obbligo di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale complessivamente erogato. A tale accordo, ad oggi, hanno aderito le autorità centrali di oltre 100 paesi.
Consci dei limiti contenuti nel primo accordo nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato un nuovo documento denominato "The New Basel Capital Accord" . Superando il contenuto dell’atto del 1988 il nuovo accordo si concretizza in un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche.
L'obiettivo principale del nuovo accordo, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi, era quello di individuare entro la fine del 2003 un testo definitivo su cui lavorare al fine di individuare precisi accantonamenti direttamente proporzionali al rischio sostenuto.
Rispetto alla soluzione individuata dall'accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento fisso dell'8% il nuovo documento, tenendo conto del singolo rischio operativo e del rischio di mercato, interviene con maggiore flessibilità.
In merito al rischio di credito, secondo quanto stabilito, gli istituti di credito potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei singoli requisiti ritenuti necessari. Come evidenziato in altre parti del presente lavoro, le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di internal rating capaci di garantire precisa sensibilità e individuabilità dei rischi possibili senza tuttavia modificare il requisito complessivo.
Un’innovazione significativa del nuovo Schema consiste quindi nel maggiore ricorso alle valutazioni del rischio fornite dai sistemi interni delle banche quale input per il calcolo dei coefficienti patrimoniali.
In tale ambito, il Comitato propone anche una serie circostanziata di requisiti minimi volti ad assicurare l’integrità di tali valutazioni. Non è nelle intenzioni del Comitato prescrivere la forma o i dettagli operativi delle politiche e delle prassi bancarie di gestione del rischio.
In questo senso gli organi di vigilanza provvederanno a sviluppare una serie di procedure di verifica per garantire che i sistemi delle banche e i controlli da esse effettuati costituiscano una base adeguata per il calcolo del patrimonio minimo.
Essi dovranno quindi porre particolare attenzione nel valutare il grado di preparazione delle banche, soprattutto nel corso del processo di adozione. Il Comitato di Basilea si attende che le autorità nazionali di vigilanza considerino l’osservanza dei requisiti minimi non tanto come un fine in sé, quanto come mezzo per assicurare l’integrità complessiva della capacità delle banche di fornire gli input necessari per il calcolo del capitale regolamentare.
Il nuovo Schema, rispetto a quello del 1988 fornisce una pluralità di opzioni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativo, e ciò al fine di consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di scegliere le metodologie più consone alla loro attività e all’infrastruttura dei mercati finanziari in cui operano.
Inoltre, lo Schema consente un certo grado di discrezionalità a livello nazionale con riferimento alle modalità di applicazione delle singole opzioni, allo scopo di adattare gli standard alle diverse condizioni dei mercati nazionali.
Questi aspetti, tuttavia, richiederanno alle autorità nazionali un particolare impegno per assicurare un sufficiente grado di coerenza nell’applicazione dello Schema. Il Comitato intende monitorare e rivedere l’applicazione dello Schema nel prossimo futuro, in modo da conseguire una coerenza ancor maggiore.
Va quindi precisato che la differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia e capace di plasmarsi su tutte le diverse realtà riscontrabili.
In pratica, alla luce del nuovo accordo, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale dei singoli istituti di credito, potendo quindi imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.
Il tutto potrà essere determinato tenendo conto delle singole strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi.
Non trascurabile, e di massima importanza per il pubblico, il “Basilea 2” propone e suggerisce serie regole di trasparenza per l'informazione sui diversi livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Il futuro quindi sarà quello di coniugare il fabbisogno di capitale al rischio sottostante al finanziamento o all’investimento ad esso correlato e quindi, quasi inevitabilmente, il prezzo di quel finanziamento o di quel investimento diverrà calibrato e proporzionale al rischio implicitamente contenuto.
Come correttamente avvertito dai maggiori operatori del sistema in seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra internal rating (IRB) e pricing si farà più solido, più strutturato e probabilmente più trasparente.
Correlare il rilascio del finanziamento al rischio presunto potrà quindi comportare una maggiore difficoltà operativa per tutte le medie e piccole imprese in quanto imprenditori di minore qualità creditizia. Il tutto potrebbe significare un peggioramento delle condizioni di finanziamento loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento.
Secondo quanto avvertito dal mercato gli istituti di credito potrebbero essere indotti e a ridurre il credito destinato alle piccole imprese e ad aumentare nel contempo i tassi di interesse loro praticati (con conseguente diminuzione del traffico di affari condotti dalle medesime).
Tale criticità nel corso degli anni scorsi è stata particolarmente avvertita e segnalata dalla Banca d’Italia. E’ infatti inutile richiamare la parcellizzazione e l’atomizzazione tipica del mercato Italiano. Le pressioni esercitate dal nostro organismo e da un pari intervento della banca centrale tedesca ha comportato una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese.
Le difficoltà sopra evidenziate, benché presenti e non totalmente superate, potranno calmierare, almeno in parte, le nascenti difficoltà attribuibili al mercato dei finanziamenti verso le medie e piccole imprese.
In futuro e in linea con quanto evidenziato dal presente lavoro il sistema di rating rappresenterà un utile indicatore a supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più efficiente ed efficace politica del capitale.
Le imprese, al fine di ottenere possibili finanziamenti, saranno continuamente sollecitate a ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato.
Per le medie e piccole imprese il rating determinato dalle banche diventerà inevitabilmente una variabile strategica per regolare il costo e l’efficienza delle proprie scelte nonché uno strumento di valutazione delle possibilità di crescita e di diversificazione
Secondo quanto stabilito il nuovo accordo per le banche che adotteranno il sistema IRB Base entrerà in vigore alla fine del 2006 e l'anno successivo per quelle che adotteranno l'approccio IRB Avanzato.
I gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare i sistemi di internal rating (IRB) dovranno dimostrare di avere utilizzato sistemi di rating in linea con i requisiti previsti dall'accordo per almeno tre anni, prima di ottenere l'autorizzazione.
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