P.I.P. – Cessione definitiva delle aree già in diritto di superficie – stima.
[01-04-2021]
NEWSLETTER
P.I.P. – Piani Insediamenti Produttivi
Cessione definitiva delle aree già in diritto di superficie –
stima.
L’art 3 comma 64 della L. 662/1993 nella versione
novellata dall’art. 11 della L. n. 273/2002, prevede che "i comuni possono cedere in
proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani
delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all' articolo 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute
in proprietà deve essere determinato con delibera del consiglio comunale, sulla
base di una precipua stima, in misura non inferiore alla differenza tra il
valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello
delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della
trasformazione. L’unico limite imposto dal comma in argomento risiede nel fatto
che la proprietà delle suddette aree non potrà essere ceduta a terzi nei
cinque anni successivi all'acquisto".
Trattasi di una stima assai articolata che prende in
considerazione l’incidenza area del terreno ove, nel pregresso tempo, è stato
già realizzato il predetto P.I.P. . La stima ne determina il valore di scambio
anche sulla base del valore di diritto di superficie già riconosciuto dai
conduttori al medesimo Comune all’atto della convenzione.
Il percorso estimativo non è privo di difficoltà procedurali
in quanto il valore di incidenza area pieno e complessivo dovrà essere
sviluppato sulla base dell’effettivo indice di edificabilità in allora realizzato
e/o potenzialmente ancora sfruttabile [nel caso ad esempio di uno sviluppo solo parziale della volumetria
disponibile].
In parallelo, dovranno essere sviluppate anche attente
riflessioni in merito alla comparazione del percorso analitico sopra indicato
con quanto esplicitamente indicato dall’articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006
riportante precise indicazioni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili per i fabbricati, il cui costo, considerandoli strumentali all’attività,
deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Più complicata l’analisi del valore del diritto di superficie
in quanto, come da convenzione sottoscritta ad inizio lottizzazione del P.I.P.
i soggetti firmatari all’atto della sottoscrizione si sono impegnati ad erogare
al Comune un importo complessivo che nella normalità dei casi è composto dal
corrispettivo del valore del diritto di superficie e dal corrispettivo per gli
oneri di urbanizzazione. Cifre già introitate dal Comune.
Per quanto sopra accennato la medesima valutazione primaria [valore di incidenza area pieno – IVS Cost
Approach] dovrà svilupparsi al netto degli oneri di
urbanizzazione già sostenuti dal conduttore.
Molte convenzioni prevedono altresì il pagamento dilazionato
delle somme sopra calcolate, da verificarsi quindi l’applicazione di eventuali
interessi legali su tutte le rate pagate.
In parallelo, la medesima edificazione del bene, molte volte,
viene dilazionata nel tempo e non di rado le convenzioni sottoscritte prevedono
un periodo di realizzazione anche prossimo al quinquennio successivo.
Da valutarsi anche le incidenze del Codice Civile in materia
di diritto di superficie.
Di regola, l’iniziale convenzione prevede una durata del PIP
che si estende su di un periodo di anni 99. Peraltro, le convenzioni, non di
rado, prevedono anche la possibilità di un rinnovo della concessione e del medesimo
diritto di superficie estendendo quindi la fruibilità del bene sino alla morte
funzionale o fisica del medesimo capannone. Trattasi di incidenza estimativa
molto importante.
Meno incidenti sul percorso in esame le eventuali clausole
inerenti la possibile cessione del diritto di superficie.
Per quanto sopra evidenziato il valore del diritto di
superficie non può, in nessun modo, essere percentualizzato e/o rimandato ad
una semplice quota minoritaria del diritto di piena proprietà. In molti casi
potrebbe insorgere anche un danno erariale per sottostimata valutazione.
La stima deve necessariamente basarsi anche e soprattutto alla
luce di quanto esplicitamente previsto dalla convenzione e in particolare sulla
considerazione di quanto effettivamente sborsato ad inizio convenzione dai
medesimi soggetti attuatori del PIP.
Il percorso di stima, molto spesso, riguarda un compendio
territoriale lottizzato tra più soggetti convenzionati che hanno egualmente partecipato
al PIP.
Tuttavia, non di rado, con volumetrie e/o superfici differenti
tra loro. Peraltro, altre variabili incidenti afferiscono agli spazi esterni
asserviti [piazzali operativi], la logistica generale di asservimento al PIP,
il diverso godimento delle infrastrutture presenti, possibili ingerenze esterne
e/o limitazioni afferenti l’esondabilità di corsi d’acqua limitrofi, la
limitazione a particolari attività ivi esercitabili [carichi di incendio o similari]
ecc…
In tutti questi casi non è quindi possibile individuare un
valore unitario di quanto ricercato indistintamente applicabile a tutti i
diversi convenzionati.
Nel dettaglio operativo è quindi necessario sviluppare il
percorso di stima andando ad applicare ad ogni singolo soggetto tutti i
parametri e tutti i coefficienti di ragguaglio più indicati.
In altre parole, i diversi soggetti operanti nel PIP hanno la
necessità di poter individuare una somma [calcolata ai sensi dell’art 3 comma
64 della L. 662/1993 nella versione novellata dall’art. 11 della L.
n. 273/2002] che possa effettivamente corrispondere a tutte le peculiarità
intrinseche ed estrinseche del lotto da loro condotto.
La Paglia & Associati s.a.s. rimane
quindi a disposizione per effettuare tutte le valutazioni estimative del caso
offrendo un percorso valutativo perfettamente incentrato su tutte le
riflessioni sopra esposte.
Per preventivi dettagliati si prega di contattare lo studio
ai seguenti numeri telefonici: 0106512078 o per contatti urgenti 3398588871 [Patrizia Carvelli] oppure 3312265277
[Lorenzo Paglia].
Questi o integrazioni specifiche possono essere richieste
alla mail: info@pagliaeassociati.it torna indietro
|