Milleproroghe 2019. La possibilità di ricontrattare al ribasso le locazioni passive della P.A. Opportunità o legge incompleta?
[03-03-2020]
Milleproroghe
2019. La possibilità di ricontrattare al ribasso le locazioni passive della
P.A. Opportunità o legge incompleta?
Il
D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d.
“Milleproroghe”) all’articolo 1 comma 616 ha stabilito che al fine di
conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi
ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa
l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme
restando le disposizioni di cui ai commi da
1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei
termini previsti dal successivo comma 617.
In
pratica, ai sensi del successivo comma 617, le amministrazioni interessate, fornendo l'opportuna documentazione, verificano
con l’ausilio dell'Agenzia del demanio la
convenienza della rinegoziazione e – se del caso - entro
centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del milleproroghe, devono proporre alla proprietà dell’immobile la rinegoziazione del
contratto in corso attraverso la stipula
di un nuovo contratto della
durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15
per cento.
Qualora
i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si deve
far riferimento a quelli del comune più
vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.
Le
tempistiche dettate dal D.L. 30/12/2019 n. 162 sono
piuttosto strette e, entro trenta giorni
dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve
comunicare la propria eventuale accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del
demanio al fine del rilascio, ai sensi
dell'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula.
In caso di mancata accettazione, il contratto
vigente continua a produrre i propri effetti fino alla sua naturale scadenza.
Come si
evince dal testo sopra riportato si tratta di un’opportunità di contrattazione
che deve essere necessariamente accettata dalla proprietà dell’immobile. In
assenza di accettazione il contratto vigente prosegue nella propria vita alle
condizioni contrattuali già sottoscritte.
Per le
proprietà interessate, specie in corrispondenza di una vicina conclusione del
contratto, la norma in vigore consente un rinnovo per un periodo non
trascurabile [nove anni].
Tuttavia,
chi scrive, non può non sottolineare la fragilità della norma in oggetto. La
prosecuzione del contratto a fronte di una valutazione ad un canone del 15% in
meno del valore MINIMO dell’osservatorio OMI spesso si traduce in un valore
oltremodo compresso tendenzialmente lontano dalla normale contrattazione di
mercato.
Se è pur
vero che la congiuntura immobiliare iniziata nel 2008, specie nel terziario, ha
comportato un’enorme disponibilità di beni liberi e potenzialmente competitor di quelli regolarmente
condotti è altrettanto vero che le conduzioni delle pubbliche amministrazioni
in ragione del numero dei conduttori interessati e della peculiare destinazione
d’uso [si pensi
ad esempio ad una scuola collocata in un immobile privato],
spesso, obbligano le proprietà interessate a non trascurabili interventi di
funzionalizzazione e di messa a norma [ottenimento della SCIA della
scuola].
Peraltro,
la prosecuzione del contratto per ulteriori anni nove non garantisce la
proprietà da possibili disdette da parte del conduttore.
La
contrazione del fitto percepito – nel mercato attuale - può infatti essere una
buona rinuncia a fronte della sicurezza della conduzione.
In altre
parole, in un contesto economicamente fragile come l’attuale, una proprietà
immobiliare potrebbe essere interessata ad una riduzione del contratto solo a
fronte di una blindata e certa
prosecuzione del contratto.
Nella
maggior parte dei casi in esame trattasi di conduzioni locative sottoscritte ai
sensi della legge 392/78. Come ben noto, la legge in esame all’articolo 27 stabilisce che “indipendentemente dalle previsioni contrattuali
il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.”
La norma
contenuta nel D.L. 30/12/2019, n. 162 non
esclude quindi la possibilità per la pubblica amministrazione, una volta ottenuto
lo sconto e sottoscritto il nuovo contratto, di recedere comunque dal
contratto.
Tale
ipotesi non può rasserenare il proprietario dell’immobile che dopo aver
accettato una contrazione del proprio reddito si troverebbe a dover sopportare
anche una possibile conseguente alea di sfitto.
In
questo senso, il legislatore, avrebbe dovuto intervenire con il nuovo testo
controbilanciando la contrazione dell’affitto con una sicura prosecuzione del
contratto [ad esempio introducendo delle penali per la P.A. in caso di rilascio
anticipato nei successivi anni nove].
In
assenza di opportuni controbilanciamenti, chi scrive, individua nel testo
attuale dei comma 616 e successivi una norma incompleta e probabilmente
destinata ad essere largamente disattesa dalla maggior parte degli enti.
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